Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (art. 13 e segg. disp. att. c.p.c.) ed un albo dei Periti in cui vengono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può' affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.
L'albo è tenuto a cura del Presidente del Tribunale; tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense, dal Presidente dell’Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere, ovvero da loro delegati.
Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (art. 19 disp. att. c.p.c.).
Per i procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo – art. 20 disp. att. c.p.c.) nei casi in cui il consulente od il perito non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale è competente il Comitato di cui all’art. 14 disp. att. c.p.c.
Le decisioni del Comitato per la tenuta degli albi e i procedimenti disciplinari sono reclamabili ai sensi degli artt. 15 - 19 disp. att. c.p.c. e dell’art.72 disp. att. c.p.p.
Va evidenziato che una volta iscritto il consulente ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo non ricorrano giustificati motivi per astenersi o per impedimento (art. 64 c.p.c.). Pertanto, la mancata presentazione all’udienza nonostante rituale convocazione può costituire motivo per l’avvio del procedimento disciplinare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Artt. 13 ss. disp. att. c.p.c. ; Artt. 66 e ss. Att. c.p.p .
Dal 31.12.2014 tutte le perizie e consulenze devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche (D.L. 179/2012, D.L. 90/2014). Allo stesso modo tutte le comunicazioni relative ai procedimenti verranno inviate dalla cancelleria esclusivamente con modalità telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del professionista, così come risulta dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) tenuto dal Ministero della Giustizia (D.L. 179/2012).
Prerequisito fondamentale per poter svolgere l’attività di Consulente o Perito è quindi il possesso di un indirizzo PEC e l’iscrizione al REGINDE. Maggiori informazioni sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ sezione “Schede pratiche”, scheda “Professionista ausiliario del giudice”.